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INFORMAZIONI PER IL
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA I.C.I. ANNO 2008
ALIQUOTE DA APPLICARE PER
IL VERSAMENTO ICI ANNO 2008
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Aliquota del 6,5
per mille per l’immobile adibito
ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come
individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale;
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Aliquota del 6,9
per mille per aree fabbricabili
e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni
principali così come specificate al punto a) e per le
abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale
(le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A
con esclusione della Cat. A/10) che risultino LOCATE
-
Aliquota del 7 per
mille per le abitazioni
possedute in aggiunta all’abitazione principale (le
seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con
esclusione della Cat. A/10) purché risultino NON LOCATE.
Si deve considerare adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
Si deve considerare, inoltre,
adibita ad abitazione principale, ai soli fini
dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la
detrazione di imposta l’abitazione concessa in uso gratuito
a parenti entro il 1^ grado sia in linea retta (genitori e
figli) che collaterale (fratelli e sorelle).
Ai sensi del vigente
Regolamento delle Entrate non si pretendono versamenti
I.C.I. il cui importo risulti pari ad € 5,16.
L'IMPOSTA DEVE ESSERE
VERSATA IN DUE RATE:
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l'importo della prima rata
(ACCONTO) corrispondente al 50% dell’imposta dovuta
CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI
DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE deve essere versata
entro
il 16 giugno
2007
-
l'importo della
seconda rata, pari al saldo dell' ICI DOVUTA PER L'INTERO
ANNO E' COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA
RATA e deve essere
versato dal 1^ al 16 dicembre di ciascun
anno.
è ammesso il
versamento in unica soluzione dell’intera imposta dell’anno
in corso entro il termine del
16 giugno
di ogni anno. Per determinare il valore
degli immobili soggetti all’ICI la rendita catastale
aggiornata e rivalutata va moltiplicata per
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50 per gli immobili in Cat.
A/10 e in Cat. D
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34 per gli immobili in Cat.
C/1
-
100 per gli immobili
accampionati in tutti gli altri gruppi
I versamenti ICI effettuati
da un contitolare anche per conto degli altri proprietari si
considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I.
relativa all'immobile in questione sia regolarmente
assolta.
DETRAZIONE DI IMPOSTA
Euro 103,29 (L.200.000)
complessive annue, per l’unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, da ripartirsi in parti
uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i
soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al
periodo di possesso.
L’ammontare della detrazione è
unico, se non trova capienza nell’ammontare dell’imposta
dovuta per l’abitazione principale,può essere computato
per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per
la pertinenza dell’abitazione principale medesima,
appartenenti al titolare medesimo.
Agli effetti dell’applicazione
delle agevolazioni in materia di ICI si considera parte
integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza
anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per
pertinenza il garage o box o posto auto – accatastato in
categoria C6 – che sia ubicato nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione
principale. (art. 2 del Regolamento comunale ICI).
La Legge 244/2007 ha
istituito, a decorrere dall’anno 2008, un’ulteriore
detrazione per le abitazioni principali pari all’1,33 per
mille della base imponibile, per un importo non superiore a
200 euro. Detta detrazione non si applica alle abitazioni di
categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle abitazioni concesse
in uso gratuito di cui alla norma regolamentare
precedentemente indicata.
Per il versamento deve essere
usato il bollettino conforme al modello ministeriale e va
eseguito sul C/C N.
88650551
INTESTATO A EQUITALIA - GET
SPA – AREZZO
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
VARIAZIONE
La presentazione delle denunce
di variazione ICI per l’ anno 2006, da presentare entro i
termini di presentazione della denuncia dei redditi 2006,
può avvenire direttamente all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di
Stia nelle ore di apertura dell’Ufficio, oppure mediante
spedizione a mezzo di raccomandata intestata a Comune di
Stia-UFFICIO TRIBUTI Piazza Pertini n. 1 – STIA.
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