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INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA I.C.I. ANNO 2008

 

 

ALIQUOTE  DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO ICI  ANNO  2008

  • Aliquota del 6,5  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale;

  • Aliquota del  6,9 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a) e per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) che risultino LOCATE

  • Aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) purché risultino NON LOCATE.

Si deve considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Si deve considerare, inoltre, adibita ad abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione di imposta  l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1^ grado sia in linea retta  (genitori e figli) che collaterale (fratelli e sorelle).

 

Ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate non si pretendono versamenti I.C.I. il cui importo risulti pari ad € 5,16.

 

L'IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA IN DUE RATE:

  1. l'importo della  prima rata (ACCONTO) corrispondente al 50% dell’imposta dovuta CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE deve essere versata entro il 16 giugno 2007

  2. l'importo della seconda rata, pari al saldo dell' ICI DOVUTA PER L'INTERO ANNO E' COMPRENSIVO  DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA e deve essere versato dal 1^ al 16 dicembre  di ciascun anno.

è ammesso il versamento in unica soluzione dell’intera imposta dell’anno in corso entro il termine del 16 giugno di ogni anno.  Per determinare il valore degli immobili soggetti all’ICI la rendita catastale aggiornata e rivalutata va moltiplicata per

  • 50 per gli immobili in Cat. A/10 e in Cat. D

  • 34 per gli immobili in Cat. C/1

  • 100 per gli immobili accampionati in tutti gli altri gruppi

I versamenti  ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri proprietari si considerano regolarmente effettuati purché  l'I.C.I. relativa all'immobile in  questione sia regolarmente assolta.

 

DETRAZIONE DI IMPOSTA

 

Euro 103,29 (L.200.000) complessive annue, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, da ripartirsi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di possesso.

L’ammontare della detrazione è unico, se non trova capienza nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale,può  essere  computato  per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale  medesima, appartenenti al titolare medesimo.

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di ICI si considera parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto – accatastato in categoria C6 – che sia ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. (art. 2 del Regolamento comunale  ICI).

 

La Legge 244/2007 ha istituito, a decorrere dall’anno 2008, un’ulteriore detrazione per le abitazioni principali pari all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo non superiore a 200 euro. Detta detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle abitazioni concesse in uso gratuito di cui alla norma regolamentare precedentemente indicata.

 

Per il versamento deve essere usato il bollettino conforme al modello ministeriale e va eseguito sul C/C N. 88650551 INTESTATO A EQUITALIA - GET SPA –  AREZZO

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

 

La presentazione delle denunce di variazione ICI per l’ anno 2006, da presentare entro i termini di presentazione della denuncia dei redditi 2006, può avvenire direttamente all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Stia nelle ore di apertura dell’Ufficio, oppure mediante spedizione a mezzo di raccomandata intestata a Comune di Stia-UFFICIO TRIBUTI  Piazza Pertini n. 1 – STIA.

 

 

 

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