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Comunicati Stampa
 

 

 

ALIQUOTE  DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO ICI 

ANNO  2009

 

Aliquota del 6,5  per mille:

immobili adibiti ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale con atto esecutivo C.C. n. 16/2007;

Aliquota del  6,9 per mille:

aree fabbricabili e tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e/o assimilate ad essa, secondo il vigente Regolamento comunale, nonché le seconde case che risultano LOCATE;

c)  Aliquota del 7 per mille:

per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale  che  risultano NON LOCATE e sue pertinenze.

 

Si deve considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al  Decreto L.vo n. 504/1992 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del D. L.vo n. 504/1992 e ss.mm.ii., nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con proprio Regolamento.

Fanno eccezione le abitazioni principali aventi categoria catastale A/1 – A/8 e A/9 che continuano ad essere soggette all’imposta e per le quali  continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3 del citato Decreto L.vo n. 504/1992

 

Ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate non si pretendono versamenti I.C.I. il cui importo risulti inferiore e/o pari ad € 5,16.

 

L'IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA IN DUE RATE:

  • l'importo della  prima rata ( ACCONTO)  corrispondente al 50% dell’imposta dovuta CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE deve essere versata entro il 16 giugno 2009;

  • l'importo della seconda rata, pari al saldo dell' ICI DOVUTA PER L'INTERO ANNO E' COMPRENSIVO  DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA e deve essere versato dal 1^ al 16 dicembre  di ciascun anno.

è ammesso il versamento in unica soluzione dell’intera imposta dell’anno in corso entro il termine del 16 giugno di ogni anno.

 

I versamenti  ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri proprietari si considerano regolarmente effettuati purché  l'I.C.I. relativa all'immobile in  questione sia regolarmente assolta.

DETRAZIONE DI IMPOSTA

Euro 103,29 (L.200.000) complessive annue, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, da ripartirsi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di possesso.

L’ammontare della detrazione è unico, se non trova capienza nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può  essere  computato  per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale  medesima, appartenenti al titolare medesimo .

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di ICI si considera parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto – accatastato in categoria C6 – che sia  ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. (art. 2 del Regolamento com.le  ICI)

Per il versamento deve essere usato il bollettino conforme al modello ministeriale e va eseguito sul C/C N. 88650551 INTESTATO A: EQUITALIA  CERIT – STIA-AR-ICI

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

 

La presentazione delle denunce di variazione ICI per l’ anno 2008, da presentare entro i termini di presentazione della denuncia dei redditi 2008, può avvenire direttamente all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Stia nelle ore di apertura dell’Ufficio, oppure mediante spedizione a mezzo di raccomandata intestata a Comune di Stia-UFFICIO TRIBUTI  Piazza Pertini n. 1 – STIA.

Vige l’obbligo di presentare la denuncia suddetta da parte dei proprietari che hanno concesso nell’anno 2008 immobili in uso gratuito a parenti entro il 1^ grado sia in linea retta  (genitori e figli) che collaterale (fratelli e sorelle), purché ivi residenti, essendo  tali immobili considerati abitazioni principali ai  sensi del vigente Regolamento comunale.

 

Per informazioni:

Uff. Tributi-Comune di Stia-Tel. 0575-503888

e-mail  tributi.stia@casentino.toscana.it

 

 

 

 

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