|
ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL
VERSAMENTO ICI
ANNO 2009
Aliquota del 6,5 per
mille:
immobili adibiti ad abitazione
principale, per le sue pertinenze così come individuate
nell’art.2 del vigente regolamento comunale con atto
esecutivo C.C. n. 16/2007;
Aliquota del 6,9 per
mille:
aree fabbricabili e tutti gli
altri immobili diversi dalle abitazioni principali e/o
assimilate ad essa, secondo il vigente Regolamento comunale,
nonché le seconde case che risultano LOCATE;
c) Aliquota
del 7 per mille:
per le
abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale
che risultano NON LOCATE e sue pertinenze.
Si deve
considerare adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
è esclusa
dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto L.vo
n. 504/1992 l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendo quella
considerata tale ai sensi del D. L.vo n. 504/1992 e
ss.mm.ii., nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con
proprio Regolamento.
Fanno eccezione le abitazioni
principali aventi categoria catastale A/1 – A/8 e A/9 che
continuano ad essere soggette all’imposta e per le quali
continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8,
comma 2 e 3 del citato Decreto L.vo n. 504/1992
Ai
sensi del vigente Regolamento delle Entrate non si
pretendono versamenti I.C.I. il cui importo risulti
inferiore e/o pari ad € 5,16.
L'IMPOSTA
DEVE ESSERE VERSATA IN DUE RATE:
-
l'importo della prima rata ( ACCONTO) corrispondente al
50% dell’imposta dovuta CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA
E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE
deve essere versata entro il 16 giugno 2009;
-
l'importo della seconda
rata, pari al saldo dell' ICI DOVUTA PER L'INTERO ANNO E'
COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA e
deve essere versato dal 1^ al 16 dicembre di ciascun
anno.
è ammesso il
versamento in unica soluzione dell’intera imposta dell’anno
in corso entro il termine del 16 giugno di ogni anno.
I versamenti ICI effettuati
da un contitolare anche per conto degli altri proprietari si
considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I.
relativa all'immobile in questione sia regolarmente
assolta.
DETRAZIONE
DI IMPOSTA
Euro
103,29 (L.200.000) complessive annue, per l’unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
da ripartirsi in parti uguali, indipendentemente dalle quote
di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed
in proporzione al periodo di possesso.
L’ammontare della detrazione è unico, se non trova capienza
nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione
principale, può essere computato per la parte residua in
diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza
dell’abitazione principale medesima, appartenenti al
titolare medesimo .
Agli
effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di
ICI si considera parte integrante dell’abitazione principale
la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in
catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o posto
auto – accatastato in categoria C6 – che sia ubicato nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l’abitazione principale. (art. 2 del Regolamento com.le
ICI)
Per il
versamento deve essere usato il bollettino conforme al
modello ministeriale e va eseguito sul C/C N. 88650551
INTESTATO A: EQUITALIA CERIT – STIA-AR-ICI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La
presentazione delle denunce di variazione ICI per l’ anno
2008, da presentare entro i termini di presentazione della
denuncia dei redditi 2008, può avvenire direttamente
all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Stia nelle ore di apertura
dell’Ufficio, oppure mediante spedizione a mezzo di
raccomandata intestata a Comune di Stia-UFFICIO TRIBUTI
Piazza Pertini n. 1 – STIA.
Vige
l’obbligo di presentare la denuncia suddetta da parte dei
proprietari che hanno concesso nell’anno 2008 immobili in
uso gratuito a parenti entro il 1^ grado sia in linea retta
(genitori e figli) che collaterale (fratelli e sorelle),
purché ivi residenti, essendo tali immobili considerati
abitazioni principali ai sensi del vigente Regolamento
comunale.
Per
informazioni:
Uff.
Tributi-Comune di Stia-Tel. 0575-503888
e-mail
tributi.stia@casentino.toscana.it
|