a)
Aliquota del 6,5
per mille:
immobili adibiti ad abitazione principale e le sue
pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente
regolamento comunale con atto esecutivo C.C. n. 16/2007;
b)
Aliquota del 6,9
per mille:
aree fabbricabili e tutti gli altri immobili diversi dalle
abitazioni principali e/o assimilate ad essa, secondo il
vigente Regolamento comunale, nonché le seconde case che
risultano LOCATE;
c)
Aliquota del 7 per mille:
per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione
principale che
risultano NON LOCATE
e sue pertinenze.
Si deve considerare adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al
Decreto L.vo n. 504/1992 l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, intendendo
quella considerata tale ai sensi del D. L.vo n. 504/1992 e
ss.mm.ii., nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con
proprio Regolamento.
Fanno eccezione le abitazioni principali aventi categoria
catastale A/1 – A/8 e A/9 che continuano ad essere soggette
all’imposta e per le quali
continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall’art. 8, comma 2 e 3 del citato Decreto L.vo n. 504/1992
Ai
sensi del vigente Regolamento delle Entrate non si
pretendono versamenti I.C.I. il cui importo risulti
inferiore e/o pari ad € 5,16.
L'IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA IN DUE RATE:
-
l'importo della
prima rata ( ACCONTO)
corrispondente al 50% dell’imposta dovuta CALCOLATA
SULLA BASE DELL'ALIQUOITA E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI
DELL'ANNO PRECEDENTE deve essere versata entro il 16 giugno
2011;
-
l'importo della seconda rata, pari al saldo dell' ICI DOVUTA
PER L'INTERO ANNO E' COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO
SULLA PRIMA RATA e deve essere versato dal 1^ al 16 dicembre
di ciascun anno.
È ammesso il versamento in unica soluzione dell’intera
imposta dell’anno in corso entro il termine del 16 giugno di
ogni anno.
I
versamenti ICI
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
proprietari si considerano regolarmente effettuati purché
l'I.C.I. relativa all'immobile in
questione sia regolarmente assolta.
DETRAZIONE DI IMPOSTA
Euro
103,29 (L.200.000) complessive annue, per l’unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
da ripartirsi in parti uguali, indipendentemente dalle quote
di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed
in proporzione al periodo di possesso. L’ammontare della
detrazione e’ unico, se non trova capienza nell’ammontare
dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può
essere
computato per la
parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la
pertinenza dell’abitazione principale
medesima, appartenenti al titolare medesimo .
Agli effetti dell’applicazione delle
agevolazioni in materia di ICI si considera parte integrante
dell’abitazione principale la sua pertinenza anche se
distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza
il garage o box o posto auto – accatastato in categoria C6 –
che sia ubicato nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l’abitazione principale. (art. 2 del Regolamento com.le
ICI)
Per il versamento deve essere usato il bollettino conforme
al modello ministeriale e va eseguito sul
C/C
N. 88650551 INTESTATO A: EQUITALIA
CERIT –
STIA-AR-ICI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La
presentazione delle denunce di variazione ICI per l’ anno
2010, da presentare entro i termini di presentazione della
denuncia dei redditi 2010, può avvenire direttamente
all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Stia nelle ore di apertura
dell’Ufficio, oppure mediante spedizione a mezzo di
raccomandata intestata a Comune di Stia-UFFICIO TRIBUTI
Piazza Pertini n. 1 – STIA.
Vige
l’obbligo di presentare la denuncia suddetta da parte dei
proprietari che hanno concesso nell’anno 2010 immobili in
uso gratuito a parenti entro il 1^ grado sia in linea retta
(genitori e figli) che collaterale (fratelli e
sorelle), purché ivi residenti, essendo
tali immobili
considerati abitazioni principali ai
sensi del vigente
Regolamento comunale.
Per informazioni
Uff.
Tributi-Comune di Stia-Tel. 0575-503888
e-mail
tributi.stia@casentino.toscana.it